1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che li paga e' residente, ed in conformita' alla legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta cosi' applicata non puo' accedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della sociale per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle azioni minerarie, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione. In tal caso i dividendi sono tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' alle persone che non siano residenti in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Testo vigente dal 26 marzo 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041~art10 · fonte su Normattiva