1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  • a)il termine "Finlandia" designa la Repubblica finlandese e, se usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica finlandese, nonche' le zone adiacenti alle acque territoriali della Repubblica finlandese nelle quali, ai sensi della legislazione finlandese, possono essere esercitati i diritti della Finlandia concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino;
  • b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane le quali, ai, sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia concernenti il fondo ed il sottosuolo marino nonche' le loro risorse naturali;
  • c)le espressioni a uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Finlandia o l'Italia;
  • d)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
  • e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
  • f)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
  • g)il termine "nazionali" designa:
  • i)le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
  • ii)le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
  • h)per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente:
  • i)l'espressione "autorita' competente" designa:
  • i)per quanto concerne la Finlandia, il Ministero delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;
  • ii)per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;38~art3 · fonte su Normattiva