[1]'oggetto
[2]1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte su plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la presente convenzione, sono in particolare:
- a)Per quanto concerne la Finlandia:
- 1)la "Tulo-ja omaisuusvero" (imposta erariale sul reddito e la proprieta);
- 2)la "Kunnallisvero" (imposta comunale);
- 3)la "Kirkollisvero" (imposta per la Chiesa);
- 4)la "Merimiesvero" (imposta per i marinai). (Qui di seguito indicate quali "imposta finlandese").
- b)Per quanto concerne l'Italia:
- 1)l'imposta sul reddito dei terreni;
- 2)l'imposta sul reddito dei fabbricati;
- 3)l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
- 4)l'imposta sul reddito agrario;
- 5)l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo;
- 6)l'imposta sulle societa';
- 7)l'imposta sulle obbligazioni;
- 8)l'imposta sui dividendi;
- 9)le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito. (Qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 26 marzo 1974
