[1]'oggetto

[2]1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte su plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la presente convenzione, sono in particolare:

  • a)Per quanto concerne la Finlandia:
  • 1)la "Tulo-ja omaisuusvero" (imposta erariale sul reddito e la proprieta);
  • 2)la "Kunnallisvero" (imposta comunale);
  • 3)la "Kirkollisvero" (imposta per la Chiesa);
  • 4)la "Merimiesvero" (imposta per i marinai). (Qui di seguito indicate quali "imposta finlandese").
  • b)Per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito dei terreni;
  • 2)l'imposta sul reddito dei fabbricati;
  • 3)l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
  • 4)l'imposta sul reddito agrario;
  • 5)l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo;
  • 6)l'imposta sulle societa';
  • 7)l'imposta sulle obbligazioni;
  • 8)l'imposta sui dividendi;
  • 9)le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito. (Qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 26 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041~art2 · fonte su Normattiva