Le commissioni rogatorie in materia penale da eseguirsi nel territorio di una delle due parti contraenti, saranno trasmesse per via diplomatica ed espletate dalle autorita' giudiziarie. Se l'autorita' giudiziaria richiesta e' incompetente, trasmettera' d'ufficio le commissioni rogatorie a quella competente informandone immediatamente l'autorita' richiedente per via diplomatica. Nei casi di urgenza, esse potranno essere inoltrate direttamente. Esse saranno restituite, in ogni caso, per via diplomatica.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art10 · fonte su Normattiva