[1]delle commissioni rogatorie

[2]1. Le commissioni rogatorie in materia civile, commerciale e di stato delle persone sono trasmesse tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia ed eseguite nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti dall'autorita' giudiziaria competente. 2. Se l'autorita' richiesta e' incompetente, essa trasmette d'ufficio la commissione rogatoria all'autorita' competente e ne informa immediatamente l'autorita' richiedente. 3. Le disposizioni del presente articolo non escludono per le Parti Contraenti la facolta' di far eseguire direttamente, tramite i Rappresentanti diplomatici o consolari, le commissioni rogatorie relative all'escussione dei propri cittadini. 4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, la nazionalita' delle persone di cui si chiede l'escussione e' determinata dalla legge dello Stato nel cui territorio la commissione rogatoria deve essere eseguita. 5. Per la trasmissione delle commissioni rogatorie si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art17 · fonte su Normattiva