L'autorita' richiesta potra' rifiutare di eseguire una commissione rogatoria se, in base alla legge del proprio paese, questa non e' di sua competenza o se e' per sua natura tale da arrecare pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza o all'ordine pubblico del paese in cui deve aver luogo.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art11 · fonte su Normattiva