L'autorita' richiesta potra' rifiutare di eseguire una commissione rogatoria se, in base alla legge del proprio paese, questa non e' di sua competenza o se e' per sua natura tale da arrecare pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza o all'ordine pubblico del paese in cui deve aver luogo.
Testo vigente dal 28 marzo 1974
