Ratifica ed esecuzione della convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 12 — Trasmissione ed esecuzione delle commissioni rogatorie
- 1)Le commissioni rogatorie da eseguirsi sul territorio di una delle Parti Contraenti, saranno eseguite dai tribunali.
- 2)Esse saranno trasmesse per la via di cui all'articolo 5.
- 3)Ove il tribunale richiesto sia incompetente, esso trasmettera' d'ufficio la commissione rogatoria al tribunale competente e ne informera' immediatamente il tribunale richiedente.
- 4)Le disposizioni del presente articolo non escludono la facolta' per le Parti Contraenti di fare eseguire direttamente dai loro rappresentanti diplomatici o consolari, le commissioni rogatorie relative all'audizione dei propri cittadini, purche' questi ultimi non siano al tempo stesso cittadini dell'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
