La parte che invoca l'autorita' di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre:
- a)una copia della decisione che contenga i requisiti necessari per la sua autenticita';
- b)l'originale dell'atto di notifica della decisione o di qualsiasi altro atto che sostituisca la notifica;
- c)un certificato dei cancellieri competenti con l'attestazione che nessuna impugnazione e' stata proposta contro la decisione;
- d)una copia autentica della citazione della parte rimasta contumace;
- e)una traduzione completa degli atti suddetti certificata conforme da un traduttore giurato.
Testo vigente dal 28 marzo 1974
