La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre: 1° - una spedizione che presenti tutte le formalita' necessarie alla sua autenticita'; 2° - se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale e' stata notificata o comunicata al contumace.
Testo vigente dal 8 ottobre 1971
