La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre: 1° - una spedizione che presenti tutte le formalita' necessarie alla sua autenticita'; 2° - se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale e' stata notificata o comunicata al contumace.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art46 · fonte su Normattiva