La parte che invoca l'autorita' di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre:
- a)una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per la sua autenticita' e stabilisca la sua esecutivita';
- b)l'originale o la copia autenticata dell'atto di notifica della decisione;
- c)un documento certificante che la decisione e' passata in cosa giudicata;
- d)una copia autentica della citazione regolarmente notificata al contumace;
- e)una traduzione nella lingua della presente convenzione di tutti gli atti sopramenzionati, certificata conforme secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato richiedente.
Testo vigente dal 5 aprile 1974
