La richiesta di esecuzione sara' corredata dell'originale, o di copia autenticata, della decisione di cui viene chiesta l'esecuzione e di tutti gli altri documenti necessari. L'originale, o la copia autenticata, di tutto o parte del fascicolo processuale verra' inviata allo Stato richiesto, su sua domanda. L'autorita' competente dello Stato richiedente dovra' certificare la pena eseguibile.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
