Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari, sia in materia civile e commerciale che in materia penale, salvo le disposizioni che regolano il regime di estradizione, destinati a persone residenti sul territorio di uno dei due paesi, saranno trasmessi per via diplomatica normale. Le disposizioni del presente articolo non escludono la facolta' per le parti contraenti di far pervenire direttamente, per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici o consolari, gli atti giudiziari o extra-giudiziari destinati a propri cittadini. In caso di conflitto di legislazione, la nazionalita' del destinatario dell'atto sara' determinata dalla legge del paese in cui deve aver luogo la consegna.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art3 · fonte su Normattiva