• 1)Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari, destinati a persone residenti sul territorio di una delle Parti Contraenti saranno trasmessi per le vie di cui all'articolo precedente.
  • 2)Le disposizioni del presente articolo non escludono la facolta' per le Parti Contraenti di fare pervenire direttamente, per il tramite dei propri rappresentanti diplomatici o consolari, gli atti giudiziari destinati ai propri cittadini purche' questi non abbiano contemporaneamente la cittadinanza dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512~art6 · fonte su Normattiva