Ratifica ed esecuzione della convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 6 — Trasmissione di atti giudiziari ed extra-giudiziari
- 1)Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari, destinati a persone residenti sul territorio di una delle Parti Contraenti saranno trasmessi per le vie di cui all'articolo precedente.
- 2)Le disposizioni del presente articolo non escludono la facolta' per le Parti Contraenti di fare pervenire direttamente, per il tramite dei propri rappresentanti diplomatici o consolari, gli atti giudiziari destinati ai propri cittadini purche' questi non abbiano contemporaneamente la cittadinanza dell'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
