Non potranno essere imposti ai cittadini di ciascuna delle parti contraenti ne' cauzione, ne' deposito sotto qualsiasi denominazione, in ragione sia della loro qualita' di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel paese. Il comma precedente si applica, salvo le disposizioni di ordine pubblico del paese in cui l'azione e introdotta, alle persone giuridiche costituite o autorizzate secondo le leggi di una delle due parti contraenti.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art2 · fonte su Normattiva