Il Governo e' autorizzato ad emanare, per tutta la durata dell'Accordo di associazione, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme per dare esecuzione alle decisioni del consiglio di associazione previste dall'articolo 23 dell'accordo stesso, nonche' le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal paragrafo secondo dell'articolo 36 dell'accordo stesso.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~approvazione-art3 · fonte su Normattiva