[1]1. Ogni vertenza sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo tra uno o piu' Stati membri o la Comunita' economica europea, da una parte, e uno o piu' Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, dall'altra, puo' essere presentata al Consiglio di Associazione.
[2]2. Qualora il Consiglio di Associazione non abbia potuto dirimere la vertenza nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte in causa puo' comunicare la designazione di un arbitro all'altra parte, la quale e' tenuta, entro due mesi, a designare un secondo arbitro. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' economica europea e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella vertenza. Un terzo arbitro e' designato dal Consiglio di Associazione. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
[3]3. Ciascuna parte opposta e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
