[1]1. Ogni vertenza sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo tra uno o piu' Stati membri o la Comunita' economica europea, da una parte, e uno o piu' Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, dall'altra, puo' essere presentata al Consiglio di Associazione.

[2]2. Qualora il Consiglio di Associazione non abbia potuto dirimere la vertenza nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte in causa puo' comunicare la designazione di un arbitro all'altra parte, la quale e' tenuta, entro due mesi, a designare un secondo arbitro. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' economica europea e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella vertenza. Un terzo arbitro e' designato dal Consiglio di Associazione. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

[3]3. Ciascuna parte opposta e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art28 · fonte su Normattiva