1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione tra uno Stato membro, piu' Stati membri o la Comunita', da una parte, e uno o piu' Stati ACP, dall'altra, possono essere deferite al Consiglio dei Ministri. 2. Qualora non riesca a dirimere la controversia, il Consiglio dei Ministri puo', su richiesta di una delle parti contraenti interessate, avviare un procedimento di buoni uffici il cui esito e' comunicato al Consiglio in una relazione nella sessione successiva. 3. a) Se non si giunge alla composizione della controversia, il Consiglio dei Ministri designa un arbitro su richiesta di una delle parti contraenti interessate. Altri due arbitri sono successivamente designati entro un termine di due mesi, da ciascuna delle parti in causa, quali definite al paragrafo 1.

  • b)Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza entro diciotto mesi.
  • c)Ciascuna parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art176 · fonte su Normattiva