1. Le controversie sorte tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione dell'Accordo possono essere deferite al Consiglio di cooperazione. 2. Se il Consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle due Parti puo' notificare all'altra la designazione di un arbitro. L'altra Parte e in questo caso tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola Parte nella controversia. Il Consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza. Ciascuna Parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
