Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione la loro tariffa doganale, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra. A richiesta della Comunita' economica europea, si procede a consultazioni su tale tariffa in seno al Consiglio di Associazione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
