Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione qualsiasi modifica alla tariffa in tal modo stabilita, in particolare qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente che sia effettuato per rispondere alle necessita' del loro sviluppo o che abbia lo scopo di alimentare il loro bilancio. A richiesta della Comunita' economica europea, si procede a consultazioni su tali modifiche in seno al Consiglio di Associazione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
