Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione qualsiasi modifica alla tariffa in tal modo stabilita, in particolare qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente che sia effettuato per rispondere alle necessita' del loro sviluppo o che abbia lo scopo di alimentare il loro bilancio. A richiesta della Comunita' economica europea, si procede a consultazioni su tali modifiche in seno al Consiglio di Associazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~protocollo-n-3-art5 · fonte del testo