[1]PROTOCOLLO N. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo di Associazione

[2]Le Parti contraenti

[3]Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

[5]Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 dell'Accordo, gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale aboliscono, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, ad eccezione di quelli che rispondono alle necessita' del loro sviluppo o che hanno lo scopo di alimentare il loro bilancio.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~protocollo-n-3-art1 · fonte su Normattiva