[1]PROTOCOLLO N. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo di Associazione
[2]Le Parti contraenti
[3]Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:
[4]Articolo 1
[5]Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 dell'Accordo, gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale aboliscono, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, ad eccezione di quelli che rispondono alle necessita' del loro sviluppo o che hanno lo scopo di alimentare il loro bilancio.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
