1. Ciascuno Stato associato informa in tempo il Consiglio di Associazione dell'istituzione o dell'aumento dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente a cui esso intende procedere a norma delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione. Tale comunicazione e' corredata d'informazioni di natura economica e finanziaria che permettano di valutare la necessita' di istituire o di mantenere tali misure. 2. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle misure di cui al paragrafo 1, prima della loro entrata in vigore. Se le consultazioni non hanno luogo entro due mesi a decorrere dalla data della comunicazione, lo Stato associato puo' applicare le misure previste. In caso di urgenza giustificata, tali misure possono essere applicate temporaneamente anche prima della consultazione, sempreche' il Consiglio di Associazione ne sia informato simultaneamente.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
