[1]PROTOCOLLO N. 4 relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione dell'Accordo di Associazione

[2]Le Parti contraenti

[3]Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

[5]Nella sua prima riunione il Consiglio di Associazione definisce, in base ad un progetto della Commissione delle Comunita' europee, la nozione di "prodotti originari" per l'applicazione del Titolo I dell'Accordo. Esso stabilisce altresi' i metodi di cooperazione amministrativa.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~protocollo-n-4-art1 · fonte su Normattiva