[1]PROTOCOLLO N. 4 relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione dell'Accordo di Associazione
[2]Le Parti contraenti
[3]Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:
[4]Articolo 1
[5]Nella sua prima riunione il Consiglio di Associazione definisce, in base ad un progetto della Commissione delle Comunita' europee, la nozione di "prodotti originari" per l'applicazione del Titolo I dell'Accordo. Esso stabilisce altresi' i metodi di cooperazione amministrativa.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
