[1]Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya.
[2](Firmato il 24 settembre 1969)
[3]I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' economica europea, riuniti in sede di consiglio, Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in appresso denominato il Trattato, Visto l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, in appresso denominato l'Accordo di Associazione, firmato in data odierna, Considerando che e' necessario fissare le modalita' secondo le quali sara' definita la posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' dovranno adottare in seno al Consiglio di Associazione istituito dall'Accordo di Associazione, nonche' le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questo Accordo che possono richiedere un'azione della Comunita', una azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro, Considerando che e' necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunita', delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di Associazione, Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda l'Accordo di Associazione, Previa consultazione della Commissione delle comunita' europee, Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
[4]Articolo 1
[5]La posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' devono prendere in seno al Consiglio di Associazione e' adottata in conformita' delle disposizioni seguenti:
- a)quando il Consiglio di Associazione e' investito di problemi oggetto del Titolo I dell'Accordo di Associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunita' e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya e dei Protocolli n. 1, n. 2 e n. 3, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformita' del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunita' nei confronti dei paesi terzi e determina la azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali;
- b)negli altri casi, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
