[1]PROTOCOLLO N. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di Associazione

[2]Le Parti contraenti

[3]Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

[5]1. Previa consultazione nell'ambito del Consiglio di Associazione, la Comunita' economica europea fissa, caso per caso, il regime d'importazione per tutti i prodotti o gruppi di prodotti previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, originari degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, quando questi ultimi abbiano un interesse economico all'esportazione dei suddetti prodotti. Il regime che la Comunita' economica europea riserva a tali prodotti e' piu' favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi.

[6]2. Tuttavia, se per un determinato prodotto la situazione economica della Comunita' economica europea lo giustifica, essa puo' eccezionalmente astenersi dall'istituire un regime speciale per tale prodotto degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~protocollo-n-1-art1 · fonte su Normattiva