Il presente Accordo e' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee lo adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore. Il presente Accordo e' concluso per la stessa durata della Convenzione. Tuttavia esso restera' in vigore nella misura necessaria per l'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo del Fondo.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
