1. Il presente accordo e' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle sue norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore. 2. Il presente accordo e' concluso per la stessa durata della convenzione. Tuttavia esso resta in vigore nella misura necessaria all'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della convenzione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~accordo-art31 · fonte su Normattiva