Il presente accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretario del Consiglio delle Comunita' Europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. Il presente accordo entra in vigore, purche' siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente alla convenzione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultima.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-interno-art7 · fonte su Normattiva