1. Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione di applicazione allegata al Trattato, continueranno, salvo eccezioni previste dalla Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, ad essere amministrate alle condizioni previste da detta Convenzione di applicazione nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962. Le rimanenze del Fondo istituito dall'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' firmato a Yaounde' il 20 luglio 1963 continueranno, salvo eccezioni previste dalla Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, ad essere amministrate alle condizioni previste da detto Accordo interno nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 maggio 1969. 2. Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione di progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione potra' presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 13.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
