1. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca, a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca sulle sue risorse proprie in applicazione tanto dell'articolo 194 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, quanto, eventualmente, dell'articolo 83 della convenzione. 2. Tale garanzia e' limitata al 75 per cento dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dell'insieme dei contratti di prestito; essa e' destinata alla copertura di ogni rischio. 3. Per gli impegni finanziari ai sensi dell'articolo 83 della convenzione, ferma restando la garanzia globale di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri, a richiesta della Banca e per casi specifici, possono rendersi garanti verso la Banca medesima per una copertura superiore al 75 per cento, che puo' essere anche del 100 per cento, dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito corrispondenti. 4. Per gli impegni degli Stati membri risultanti dai paragrafi 1, 2 e 3, verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
