Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 95, ciascuno degli Stati ACP si impegna:
- a)a rendere disponibili per i beneficiari di cui all'articolo 94 le divise necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio;
- b)a mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunita' al capitale delle imprese.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
