Il concorso della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti o programmi puo' assumere, previo accordo dello Stato associato o del gruppo di Stati associati interessati, la forma di cofinanziamento al quale parteciperebbero in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo degli Stati associati o degli Stati membri, degli Stati terzi o degli organismi finanziari internazionali.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
