Il concorso della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti o programmi puo' assumere, previo accordo dello Stato associato o del gruppo di Stati associati interessati, la forma di cofinanziamento al quale parteciperebbero in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo degli Stati associati o degli Stati membri, degli Stati terzi o degli organismi finanziari internazionali.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art24 · fonte su Normattiva