1. Per il finanziamento di un progetto o di un programma possono essere, attuati congiuntamente, se del caso, piu' modi di finanziamento. 2. Con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, l'aiuto finanziario della Comunita' puo' assumere la forma di cofinanziamenti cui partecipano, in particolare, organi e istituti di credito e di sviluppo, imprese, Stati membri, Stati ACP, paesi terzi od organismi finanziari internazionali.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
