1. Per il finanziamento di un progetto o di un programma possono essere, attuati congiuntamente, se del caso, piu' modi di finanziamento. 2. Con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, l'aiuto finanziario della Comunita' puo' assumere la forma di cofinanziamenti cui partecipano, in particolare, organi e istituti di credito e di sviluppo, imprese, Stati membri, Stati ACP, paesi terzi od organismi finanziari internazionali.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art44 · fonte su Normattiva