Su richiesta degli Stati ACP e con l'accordo delle parti, i mezzi finanziari della Comunita' possono servire per cofinanziamenti, quando consentono di aumentare i flussi finanziari verso gli Stati ACP e sostenere gli sforzi di questi ultimi per l'armonizzazione della cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo. Particolare attenzione e' rivolta soprattutto:
- a)ai grandi progetti che non possono essere finanziati da un'unica fonte di finanziamento;
- b)ai progetti per i quali la partecipazione della Comunita' e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri istituti di finanziamento;
- c)ai progetti per i quali puo' rivelarsi vantaggiosa una diversificazione dei finanziamenti dal punto di vista delle condizioni di finanziamento o del costo degli investimenti, specie ai progetti di natura sociale;
- d)ai progetti a carattere regionale o interregionale.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
