Su richiesta degli Stati ACP e con l'accordo delle parti, i mezzi finanziari della Comunita' possono servire per cofinanziamenti, quando consentono di aumentare i flussi finanziari verso gli Stati ACP e sostenere gli sforzi di questi ultimi per l'armonizzazione della cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo. Particolare attenzione e' rivolta soprattutto:

  • a)ai grandi progetti che non possono essere finanziati da un'unica fonte di finanziamento;
  • b)ai progetti per i quali la partecipazione della Comunita' e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri istituti di finanziamento;
  • c)ai progetti per i quali puo' rivelarsi vantaggiosa una diversificazione dei finanziamenti dal punto di vista delle condizioni di finanziamento o del costo degli investimenti, specie ai progetti di natura sociale;
  • d)ai progetti a carattere regionale o interregionale.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art96 · fonte su Normattiva