1. Alle condizioni di cui agli articoli 22 e 24, i beneficiari delle varie forme di aiuti della Comunita' di cui all'articolo 19 possono essere, a seconda dei casi: gli Stati associati; le persone giuridiche degli Stati membri o degli Stati associati che non perseguano principalmente scopi lucrativi, che presentino un carattere di interesse generale e siano sottoposte in questi Stati a controllo pubblico; le associazioni di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunita' e dagli Stati associati o, in mancanza di tali associazioni e organismi, e a titolo eccezionale, i produttori stessi; gli organismi regionali o interstatali di cui facciano parte Stati associati. Possono essere, inoltre, beneficiari

  • a)degli aiuti non rimborsabili destinati ad azioni di cooperazione tecnica generale: gli istituti od organismi specializzati oppure, a titolo eccezionale, le imprese che formano specialisti per conto di terzi, nonche' i borsisti, tirocinanti o partecipanti alle sessioni di formazione;
  • b)dei prestiti della Banca e degli abbuoni di interessi ad essi relativi, dei prestiti a condizioni speciali o dei contributi per la formazione dei capitali a rischio, nonche' eventualmente degli aiuti non rimborsabili destinati ad azioni di cooperazione tecnica connessa con gli investimenti: le imprese che esercitano la loro attivita' secondo i metodi di gestione industriale e commerciale e costituite in societa' di uno Stato associato ai sensi dell'articolo 35, secondo comma. 2. I beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 20 sono gli Stati associati. Le modalita' di attribuzione di tali aiuti sono stabilite di comune accordo tra la Comunita' e lo Stato o gli Stati associati beneficiari.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art25 · fonte su Normattiva