1. Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle aggiudicazioni, alle gare di appalto, ai contratti possono partecipare, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati associati. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non ostano alle misure atte a favorire la partecipazione di imprese di lavori o di produzione industriale o artigiana dello Stato associato interessato o d'un altro Stato associato della stessa regione, all'esecuzione di contratti di lavori di importanza limitata o di contratti di forniture per le quali esista una produzione locale.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art26 · fonte su Normattiva