1. Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP. 2. Il paragrafo 1 non osta alle misure atte a favorire la partecipazione di imprese di costruzioni o di produzione industriale o artigianale dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP all'esecuzione di contratti di lavori o di contratti di forniture. 3. Il paragrafo 1 non implica che i fondi versati dalla Comunita' debbano essere usati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri o negli Stati ACP. L'eventuale partecipazione di paesi terzi ai contratti finanziati dalla Comunita' deve pero' costituire eccezione e deve essere autorizzata caso per caso dall'organo competente della Comunita', che tiene conto in particolare dell'esigenza d'evitare un aumento eccessivo del costo dei progetti dovuto alle distanze e alle difficolta' di trasporto o ai termini per la consegna. Inoltre, la partecipazione di paesi terzi puo' essere autorizzata quando la Comunita' partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale che interessano paesi terzi o partecipa al finanziamento di progetti congiuntamente con altri mutuanti.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art56 · fonte su Normattiva