1. Di norma, i contratti d'appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stipulati previa gara d'appalto aperta. 2. Per gli interventi finanziati dalla Comunita', possono partecipare alle gare d'appalto ed ai contratti, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e societa' che rientrano nel campo d'applicazione del trattato, nonche' tutte le persone fisiche e societa' degli Stati ACP. Le societa' di cui al primo comma sono quelle che rispondono alla definizione data nell'articolo 253. 3. Sono messe in atto le misure intese a favorire la partecipazione delle imprese degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto per consentire la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane di detti Stati. 4. Il paragrafo 2 non implica che i fondi versati dalla Comunita' debbano essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri della Comunita' e negli Stati ACP. 5. Allo scopo di incoraggiare la cooperazione regionale degli Stati ACP e garantire la massima efficienza del sistema, i paesi in sviluppo non ACP, associati alla Comunita' in virtu' di accordi globali di cooperazione, possono essere autorizzati, caso per caso e a titolo eccezionale, a partecipare ai contratti d'appalto da essa finanziati su richiesta motivata degli Stati ACP interessati. 6. Gli Stati ACP interessati forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la decisione relativa a tali deroghe. La Commissione esamina tali informazioni rivolgendo particolare attenzione:
- a)alla situazione geografica dello Stato ACP interessato;
- b)alla competitivita' dei fornitori ed imprenditori della Comunita' e degli Stati ACP;
- c)alla necessita' di evitare un aumento eccessivo del costo delle operazioni;
- d)alle difficolta' di trasporto e ai ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi dello stesso carattere;
- e)alla tecnologia piu' appropriata e piu' adattata alle condizioni locali. 7. Se la Comunita' partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale od interregionale che interessano paesi terzi o al finanziamento di realizzazioni in comune con altri mutuanti, puo' essere autorizzata la partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita'.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
