La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno Stato associato, alle condizioni di cui all'articolo 59, o la denuncia della Convenzione, in conformita' dell'articolo 64, implica per le Parti contraenti l'obbligo di adeguare l'importo degli aiuti finanziari previsti nella presente Convenzione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
