La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno Stato associato, alle condizioni di cui all'articolo 59, o la denuncia della Convenzione, in conformita' dell'articolo 64, implica per le Parti contraenti l'obbligo di adeguare l'importo degli aiuti finanziari previsti nella presente Convenzione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art30 · fonte su Normattiva