Il regime accordato da ciascuno Stato associato in materia di diritto di stabilimento o di prestazione di servizi non puo' implicare, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, discriminazioni fra i cittadini o le societa' di ciascuno degli Stati membri. Tuttavia, i cittadini e le societa' di uno Stato membro possono, in uno Stato associato, beneficiare per una determinata attivita' delle disposizioni di cui al primo comma soltanto se lo Stato al quale appartengono accorda per la medesima attivita' vantaggi della stessa natura ai cittadini e alle societa' dello Stato associato in questione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art31 · fonte su Normattiva