1. In caso di mancata ratifica o denuncia della presente convenzione da parte di uno Stato ACP, le parti contraenti adeguano gli importi finanziati previsti nella presente convenzione. 2. Tale adeguamento e' anche applicabile in caso:
- a)di adesione alla presente convenzione di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati della stessa;
- b)di allargamento della Comunita' a nuovi Stati membri.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
