1. In caso di mancata ratifica o denuncia della presente convenzione da parte di uno Stato ACP, le parti contraenti adeguano gli importi finanziati previsti nella presente convenzione. 2. Tale adeguamento e' anche applicabile in caso:

  • a)di adesione alla presente convenzione di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati della stessa;
  • b)di allargamento della Comunita' a nuovi Stati membri.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art195 · fonte su Normattiva