Il Consiglio di Associazione e' composto dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e di membri della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e di un membro del Governo di ciascuno Stato associato, dall'altra. Ogni membro del Consiglio di Associazione puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare. Il Consiglio di Associazione puo' deliberare validamente ove sia presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' europee, un membro della Commissione e la meta' dei membri titolari in rappresentanza dei Governi degli Stati associati.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
