Il Consiglio di Associazione e' composto dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e di membri della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e di un membro del Governo di ciascuno Stato associato, dall'altra. Ogni membro del Consiglio di Associazione puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare. Il Consiglio di Associazione puo' deliberare validamente ove sia presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' europee, un membro della Commissione e la meta' dei membri titolari in rappresentanza dei Governi degli Stati associati.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art42 · fonte su Normattiva