1. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente esistenti al momento dell'entrata in vigore della Convenzione e mantenute dagli Stati associati ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 7 di detta Convenzione, sono comunicate al Consiglio di Associazione, il piu' tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, unitamente ai chiarimenti necessari per valutare la necessita' del loro mantenimento. A richiesta della Comunita' tali misure formano oggetto di consultazione in seno al Consiglio di Associazione. 2. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente che gli Stati associati intendono introdurre ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 7 della Convenzione, sono comunicate in tempo al Consiglio di Associazione, unitamente ai chiarimenti necessari per valutare la necessita' della loro istituzione. Entro un mese la Comunita' puo' chiedere una consultazione in seno al Consiglio di Associazione. In caso di urgenza debitamente giustificata e particolarmente per quanto riguarda i prodotti agricoli degli Stati associati, l'applicazione provvisoria di tali misure puo' intervenire prima della consultazione, sempreche' il Consiglio di Associazione ne sia informato simultaneamente. 3. Il Consiglio di Associazione procede alle consultazioni di cui ai precedenti paragrafi nel termine massimo di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione. Se le consultazioni non hanno luogo entro questo termine lo Stato associato puo' mantenere o adottare le misure in questione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
