Le misure previste all'articolo 2 sono applicate a condizione che lo Stato associato interessato mantenga le possibilita' d'importazione senza discriminazione dei prodotti originari della Comunita'. Tali misure devono essere progressivamente mitigate sino a cessare del tutto, nella misura del possibile, al termine di un periodo da determinare caso per caso.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-3-art3 · fonte su Normattiva