Le misure previste all'articolo 2 sono applicate a condizione che lo Stato associato interessato mantenga le possibilita' d'importazione senza discriminazione dei prodotti originari della Comunita'. Tali misure devono essere progressivamente mitigate sino a cessare del tutto, nella misura del possibile, al termine di un periodo da determinare caso per caso.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
