1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, gli Stati associati non applicano restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri. 2. Gli Stati associati possono mantenere o istituire, alle condizioni e secondo le modalita' previste dal Protocollo n. 3 allegato alla presente Convenzione, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alla importazione dei prodotti originari degli Stati membri per far fronte alle necessita' del loro sviluppo o in caso di difficolta' della bilancia dei pagamenti. Il ricorso a restrizioni quantitative e a misure di effetto equivalente puo' intervenire, se del caso, simultaneamente con le misure tariffarie di cui all'articolo 3, paragrafo 2. 3. L'applicazione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente di cui al precedente paragrafo non deve causare, de jure o de facto, una discriminazione tra gli Stati membri. 4. Gli Stati associati nei quali le importazioni sono di competenza di un monopolio di Stato a carattere commerciale o di un organismo pubblico da cui esse vengono, de jure o de facto, direttamente o indirettamente limitate, prendono tutte le disposizioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Titolo e particolarmente la non discriminazione tra Stati membri. 5. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art7 · fonte su Normattiva