Art. 13 (Prtotocollo n. 6)
1. Gli aiuti finanziari possono essere utilizzati a copertura di spese per importazioni, nonche' spese locali necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento approvati. 2. Essi non possono essere utilizzati a copertura delle spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
