1. Gli aiuti finanziari possono essere utilizzati a copertura di spese per importazioni, nonche' spese locali necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento approvati. 2. Essi non possono essere utilizzati a copertura delle spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-6-art13 · fonte su Normattiva