1. Il finanziamento dei progetti e programmi puo' riguardare le spese relative e strettamente limitate al periodo di avviamento, quali manutenzione e funzionamento degli impianti non ancora pienamente produttivi, purche' tali spese, specificate nella proposta di finanziamento, siano ritenute necessarie per l'impianto, l'avviamento e la gestione degli investimenti. 2. Speciale priorita' e' concessa all'utilizzazione degli aiuti di accompagnamento negli Stati ACP meno sviluppati.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art152 · fonte su Normattiva