1. Le somme destinate al finanziamento dei progetti o dei programmi in applicazione delle disposizioni del presente Titolo devono essere utilizzate conformemente alle assegnazioni e nelle migliori condizioni economiche. 2. La gestione e la manutenzione dell'infrastruttura economica e sociale e delle attrezzature di produzione realizzate mediante aiuti comunitari incombono ai beneficiari.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art28 · fonte su Normattiva