1. Le somme destinate al finanziamento dei progetti o dei programmi in applicazione delle disposizioni del presente Titolo devono essere utilizzate conformemente alle assegnazioni e nelle migliori condizioni economiche. 2. La gestione e la manutenzione dell'infrastruttura economica e sociale e delle attrezzature di produzione realizzate mediante aiuti comunitari incombono ai beneficiari.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
