1. I fascicoli di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione sono presentati alla Comunita' indirizzandoli alla Commissione. Tuttavia, sono presentati alla Banca i progetti per i quali e' richiesto un prestito della Banca, con eventuale abbuono di interessi, oppure un contributo alla formazione dei capitali a rischio. 2. Il modo di finanziamento previsto nella domanda non pregiudica le modalita' di finanziamento che saranno adottate dalla Comunita'.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-6-art12 · fonte su Normattiva