Art. 16 (Prtotocollo n. 6)
Le clausole e le condizioni generali applicabili all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti pubblici finanziati dal Fondo sono stabilite in una regolamentazione comune che, su proposta della Commissione, e' adottata con decisione del Consiglio di Associazione nella prima sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
